IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con decreto rettorale 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
  Vista   la   legge  9 maggio  1989,  n.  168,  in  particolare  gli
articoli 6, 7 e 16;
  Visto  il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  proposta  di  modifica  di  statuto approvata dal Senato
accademico  nella  seduta  del  9 dicembre  2005  e  dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2005;
  Vista  la  nota prot. 817 del 28 febbraio 2006 del MIUR - Direzione
generale  per  l'Universita'  -  Ufficio  I,  con  la  quale e' stato
trasmesso  il  decreto  del  Direttore  della  Direzione generale per
l'Universita', con cui sono stati formulati rilievi su tale proposta;
  Vista  la  nota prot. n. 760 dell'8 marzo 2006 del MIUR - Direzione
generale per l'Universita' - Ufficio II;
  Viste  le  delibere  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione  del  29 marzo 2006 con le quali sono state approvate
integrazioni e correzioni in accoglimento dei rilievi del MIUR;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo   statuto   dell'Universita'   degli   studi  dell'Aquila  viene
riformulato come segue:
                              Titolo I
                        PRINCIPI FONDAMENTALI
                               Art. 1.
     Natura e funzioni dell'Universita' degli studi dell'Aquila
  1.  L'Universita'  degli  studi  dell'Aquila, di seguito denominata
Universita',  e'  un'istituzione  pubblica,  sede primaria di ricerca
scientifica,  di  istruzione  superiore e formazione. Ha personalita'
giuridica  e  piena  capacita'  di  diritto  pubblico  e  privato. Ha
carattere   pluralistico   e   indipendente   da   ogni  orientamento
ideologico, religioso, politico o economico.
  2.  L'Universita', secondo le norme della Costituzione e nei limiti
di  legge,  gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica,
didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e
contabile.  L'Universita'  provvede alla istituzione e organizzazione
delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il
funzionamento amministrativo e gestionale.
  3. Lo stemma dell'Universita' raffigura un'aquila coronata nera, in
campo  d'oro,  ad  ali  aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali
discendono  tre  ruscelli  su  cui  e'  scritto:  «Jus»,  «Litterae»,
«Scientiae».   Un   festone   attraversa  il  campo  con  la  scritta
«Renovabitur ut Aquilae juventus tua».
                               Art. 2.
                       Scopi dell'Universita'
  1.  L'Universita'  garantisce  e  promuove  la  libera attivita' di
ricerca  dei  propri  docenti,  assicura la pubblicita' dei risultati
scientifici  e  il  libero  confronto  delle  idee,  per  lo sviluppo
culturale  e  scientifico della comunita' nazionale e internazionale.
L'Universita'  riconosce  come  proprio  compito  primario la ricerca
scientifica   e   l'istruzione   superiore   ritenendo   fondamentale
l'inscindibilita' fra attivita' di ricerca e attivita' didattica.
  2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti
ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualita' dell'istruzione e
ad  una  formazione  adeguata all'inserimento sociale e professionale
degli  stessi. A tale scopo l'Universita' promuove ogni azione atta a
perseguire   la   qualita'  e  l'efficienza  della  ricerca  e  della
didattica,   anche   favorendo  la  cooperazione  sia  nazionale  che
internazionale.
  3.  L'Universita'  cura  l'orientamento per l'iscrizione agli studi
universitari, organizza attivita' di tutorato e attivita' destinate a
favorire  l'inserimento  dei  laureati nel mondo del lavoro; promuove
attivita'  culturali,  sportive  e  ricreative  degli  studenti e del
personale,  anche  autogestite,  stipulando  convenzioni con soggetti
pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni
e  cooperative studentesche e del personale tecnico-amministrativo. A
tal  fine  l'Universita'  sostiene le attivita' formative autogestite
dagli studenti. Promuove e garantisce il diritto allo studio mediante
molteplici  forme  ed  iniziative  per  contribuire  a  migliorare la
condizione degli studenti e a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva
uguaglianza  di  opportunita'. Organizza infine attivita' di supporto
all'ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro.
  4. L'Universita' favorisce e promuove forme di collaborazione volte
a  favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture,
la  circolazione  del  sapere  e  lo  scambio  di docenti, studenti e
personale  tecnico  ed  amministrativo  a  livello  sia nazionale che
internazionale.  Favorisce  i rapporti con le istituzioni pubbliche e
private,  con  le  imprese  e  le  forze  produttive,  allo  scopo di
diffondere,  valorizzare,  verificare  e promuovere i risultati della
ricerca scientifica.».
  5. L'Universita' opera in stretto collegamento con il territorio di
riferimento  e favorisce e promuove lo sviluppo del territorio in cui
opera  mediante  apposite  iniziative  volte  alla  realizzazione  di
progetti  a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico,
socio-sanitario,   ed   anche   mediante   la   realizzazione   e  la
partecipazione ad appositi enti di natura sia pubblica che privata.
                               Art. 3.
                 Principi di azione dell'Universita'
  1.  L'Universita',  nel rispetto della liberta' di insegnamento dei
docenti, orienta l'offerta didattica all'evoluzione delle culture, ai
progressi  tecnologici,  ai  mutamenti  sociali  e  alle  istanze del
territorio e si adopera per accrescere le risorse da destinare a tale
scopo.  Le  attivita'  didattiche,  comprese  quelle  tutoriali, sono
finalizzate  al  soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di
formazione  dello  studente.  L'Universita' attiva tutti i livelli di
formazione    universitaria   previsti   dalle   normative   vigenti,
assicurando la piena utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo
programmato.   L'organizzazione   delle   prestazioni  didattiche  e'
riservata all'autonomia delle facolta'.
  2.  L'organizzazione  e  lo  svolgimento dell'attivita' scientifica
avvengono  nel  rispetto  della  liberta' di ricerca dei professori e
ricercatori,  dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche,
nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo. L'Universita'
cura  che  i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta'
intellettuale  e  industriale e dei diritti connessi si concilino con
il   principio   della   pubblicita'   dei  risultati  della  ricerca
scientifica.
  3.  L'Universita'  assicura, nelle forme previste dallo statuto, la
partecipazione  di  tutte  le  sue componenti alla vita dell'Ateneo e
riconosce  forme  specifiche  di  garanzia dei diritti. L'Universita'
garantisce il rispetto dei principi di pari opportunita' nell'accesso
agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.
  4.   L'Universita'  realizza  i  propri  scopi  con  l'apporto  del
personale  tecnico-amministrativo  di  cui valorizza le funzioni e le
professionalita'   anche  attraverso  le  riforme  organizzative  dei
processi  gestionali,  didattici  e  di  ricerca. L'Universita', allo
scopo  di valorizzarne la professionalita', cura l'aggiornamento e la
formazione   del  personale  tecnico-amministrativo  e  riconosce  le
rappresentanze    sindacali    dei    dipendenti,   che   partecipano
all'organizzazione  del  lavoro  nelle  forme stabilite dalla legge e
dalla contrattazione collettiva nazionale. A tale scopo l'Universita'
promuove   un   sistema   di   relazioni  sindacali  stabile  per  il
perseguimento  delle finalita' dell'Ateneo nel rispetto della legge e
della  contrattazione  collettiva  nazionale.  L'Universita' promuove
l'organizzazione   di  attivita'  culturali,  sportive  e  ricreative
autogestite dal personale.
  5.  L'Universita' assicura la trasparenza dei processi decisionali,
degli  atti  e  il  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi.
L'organizzazione  delle strutture e il funzionamento dei servizi sono
fondati  sui  principi  di imparzialita', di responsabilita', di buon
andamento e di efficacia, efficienza ed economicita'.
                               Art. 4.
                           Corsi e titoli
  1. L'Universita' rilascia i titoli previsti dalla legge, secondo le
modalita'  indicate  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo, nonche'
attestati  relativi  alle  ulteriori  attivita'  di  aggiornamento  e
formazione da essa organizzate o svolte.
  2.  L'ordinamento  degli  studi  e'  disciplinato  dal  regolamento
didattico di Ateneo.
                               Art. 5.
                   Organizzazione dell'Universita'
  1.  L'organizzazione  dell'Universita'  si  ispira  ai  principi di
responsabilita',  di  sussidiarieta'  e  di  decentramento,  di  buon
andamento  e imparzialita' e riflette la distinzione fra attivita' di
indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
  2. Sono preposti all'attivita' di indirizzo e controllo:
    a) il rettore;
    b) il senato accademico;
    c) il consiglio di amministrazione.
  3.  All'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sulla  gestione
contabile  e  finanziaria  e'  preposto  il Collegio dei revisori dei
conti.  La  valutazione  della attivita' dell'Universita' e' funzione
del Nucleo di valutazione.
  4. Sono organi consultivi e di proposta:
    a) il collegio dei direttori di dipartimento;
    b) la commissione didattica di Ateneo;
    c) il consiglio studentesco;
    d) la consulta del personale tecnico-amministrativo.
  5. Sono organi di garanzia:
    a) il garante degli studenti;
    b) il comitato per le pari opportunita';
    c) la commissione etica di Ateneo.
  6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e
dai  dirigenti,  che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli
altri  responsabili  delle  strutture  dell'Universita'. Le strutture
amministrative dell'Universita' sono organizzate secondo il principio
di   responsabilita'  e  di  sussidiarieta'  in  modo  da  assicurare
l'economicita',  la  rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e
l'efficienza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  l'individuazione
delle competenze e delle connesse responsabilita'.
  7. L'Universita' si articola in:
    a) facolta';
    b) dipartimenti;
    c) centri di ricerca;
    d) centri di servizio;
    e) sistema bibliotecario di Ateneo;
    f) poli amministrativi.
                               Art. 6.
            Partecipazione dell'Universita' in altri enti
  1.   L'Universita'   persegue   i   propri  fini  anche  attraverso
convenzioni  e  forme  associative,  consorzi  e  societa', con altri
soggetti  pubblici  e  privati, italiani e stranieri per attivita' in
Italia   e  all'estero,  sempre  nel  rispetto  del  principio  della
pubblicita'  dei  risultati  scientifici,  dei  criteri di protezione
della proprieta' intellettuale e di ogni altra condizione conseguente
al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'Universita'.
  2.  La  partecipazione dell'Universita' a societa' o ad altre forme
associative,  di  diritto  privato  e  di  diritto  pubblico,  per lo
svolgimento  di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o
comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, e'
deliberata,  per  quanto  di  rispettiva competenza, dal Consiglio di
amministrazione e dal Senato accademico.
  3.  La  partecipazione  dell'Universita' e' comunque subordinata ai
seguenti presupposti:
    a) disponibilita'    di    adeguate    risorse   finanziarie   ed
organizzative;
    b) destinazione  della  quota degli eventuali utili da attribuire
all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
    c) espressa   previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
    d) preferibilmente previsione della partecipazione dell'Ateneo al
capitale  sociale senza quota onerosa e comunque espressa limitazione
del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  di eventuali perdite, alla
quota di partecipazione;
    e) contenimento  della  quota  parte  delle  risorse  annualmente
disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio
di amministrazione.
  4.  La  partecipazione  dell'Universita' puo' essere costituita dal
comodato  di  beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto dei principi
enunciati  al  comma precedente e con oneri a carico del comodatario.
La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni
caso  il prestigio dell'Ateneo, e' autorizzata dal senato accademico.
L'Universita' puo' inoltre partecipare, con il proprio personale e le
proprie  strutture,  ad  iniziative  e  programmi  di  ricerca  e  ad
attivita'  di  consulenza,  trasferimento tecnologico, formazione del
personale  e  ad  ulteriori  iniziative  ritenute conformi agli scopi
dell'Universita'  in  collaborazione  e  per conto di enti ed imprese
locali,   nazionali,  internazionali  ed  estere.  A  tal  fine  puo'
stipulare   apposite   convenzioni   che   possono   prevedere  anche
l'attivazione   di  contratti  di  lavoro  a  termine  per  personale
ricercatore   e   tecnico-amministrativo.  Nell'ambito  di  specifici
accordi di collaborazione e delle proprie attivita' istituzionali, e'
possibile  consentire,  per  periodi predeterminati e con il consenso
degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri
enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.
  5.  Le  forme di collaborazione previste dal presente articolo sono
deliberate,  nelle  modalita'  di partecipazione e nella misura della
ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal consiglio di
amministrazione  e dal senato accademico. Il direttore amministrativo
cura  e  aggiorna  l'elenco  degli  organismi  pubblici o privati cui
l'Universita'  partecipa,  cosi'  come  dei  rappresentanti da questa
designati.
  6.  L'UAQ  prevede  che  una  quota degli eventuali utili derivanti
dalle  attivita' indicate nel primo comma possa essere destinata alla
promozione  ed  al  sostegno  di  ricerche  di  base  di  particolare
rilevanza,  con  modalita'  fissate  dal  regolamento  di Ateneo e su
parere del senato accademico.
                               Art. 7.
                   La Fondazione dell'Universita'
  1.  L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, istituisce
la  Fondazione  dell'Universita' dell'Aquila avente lo scopo di porre
in  essere,  secondo  forme  del diritto privato e nel rispetto delle
norme  vigenti,  attivita'  strumentali  alla didattica, alla ricerca
scientifica  e  agli  scopi  dell'Ateneo. L'Universita' assicura alla
Fondazione  l'essenziale  dotazione  strumentale  e  di risorse anche
finanziarie necessarie per il funzionamento della stessa.
  2. I rapporti tra la Fondazione e l'Universita' e le norme generali
di  funzionamento  della  Fondazione sono regolati dall'Universita' e
recepite  nell'atto  costitutivo  e  dallo  statuto  della Fondazione
universitaria.
                               Art. 8.
                 L'Azienda universitaria ospedaliera
  1.   L'Azienda  universitaria  ospedaliera,  dotata  dell'autonomia
riconosciuta  dalla legge, organizza e gestisce attivita' sanitaria e
socio-sanitaria  in stretta connessione con le attivita' didattiche e
scientifiche della facolta' di medicina e chirurgia.
  2.   L'assetto   organizzativo   e   gestionale   dell'Azienda   e'
disciplinato,  in  conformita'  con  la  vigente legislazione e con i
principi dello statuto, da apposito regolamento.
  3.  Per  il  conseguimento  delle  proprie  finalita'  didattiche e
scientifiche  la  facolta'  di  medicina e chirurgia svolge attivita'
sanitaria-assistenziale   secondo   quanto   previsto  dalla  vigente
legislazione e in convenzione con enti pubblici e privati.
                              Titolo II
       ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITA'
                               Capo I
           Organi di indirizzo, di governo e di controllo
                              Sezione I
                               Rettore
                               Art. 9.
                        Funzioni del rettore
  1.  Il  rettore  rappresenta  l'Universita'.  E'  organo di governo
dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli
indirizzi  espressi  dal senato accademico e delle decisioni adottate
dal consiglio di amministrazione. In particolare il rettore:
    a) e' il rappresentante legale dell'Ateneo;
    b) convoca  e  presiede  il  senato  accademico e il Consiglio di
amministrazione    coordinandone    l'attivita'    e   sovrintendendo
all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
    c) nomina e revoca il direttore amministrativo, sentiti il senato
accademico e il consiglio di amministrazione;
    d) sottopone  al  consiglio di amministrazione, sentito il senato
accademico,  sia  il  progetto di bilancio di previsione che il conto
consuntivo;
    e) controlla  l'efficiente  funzionamento  dell'Universita' ed il
rispetto dei principi di azione della stessa;
    f) esercita  l'azione  disciplinare  nei  confronti del personale
dell'Ateneo,   nei   limiti  di  legge,  fatte  salve  le  competenze
attribuite in materia al direttore amministrativo;
    g) stipula  convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi
programmatici nelle materie di propria competenza;
    h) emana  lo  statuto  e  i  regolamenti  dell'Universita'  e  le
relative modifiche;
    i) vigila  sul  buon  andamento  della ricerca e della didattica,
sull'imparzialita'  e  sul buon andamento dell'azione amministrativa;
ha  potere  di  annullamento, per ragioni di legittimita', degli atti
degli organi e delle strutture dell'Universita';
    l) presenta  all'inizio  di  ogni  anno  accademico una relazione
sullo stato dell'Ateneo;
    m) esercita  ogni  altra attribuzione che gli sia demandata dalla
legge,  dall'ordinamento  generale universitario, dallo statuto e dai
regolamenti di Ateneo;
    n) convoca  annualmente  una Conferenza di Ateneo per illustrare,
dibattere  e  verificare  lo  stato  di attuazione dei programmi e la
situazione complessiva dell'Universita'
  2.  Puo'  avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza
del  direttore  amministrativo  e  dei  dirigenti, in caso di grave e
ripetuta  inosservanza  da  parte  di questi delle direttive generali
impartite  dal  senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
In  casi  di  necessita'  e urgenza il rettore puo' adottare sotto la
propria   responsabilita'  provvedimenti  di  competenza  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione chiedendone la ratifica
nella seduta immediatamente successiva.
  3.  La  carica di rettore e' incompatibile con quella di preside di
facolta',  di  direttore di dipartimento e di centro di ricerca e con
la posizione di professore e tempo definito.
                              Art. 10.
                        Elezione del rettore
  1.  Il  rettore  e'  eletto  fra i professori di ruolo ordinari che
abbiano  optato  per  il  tempo  pieno.  Dura  in carica quattro anni
accademici  ed  e'  consecutivamente  rieleggibile una sola volta. In
caso  di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del rettore,
limitatamente  all'ordinaria  amministrazione,  sono  esercitate  dal
prorettore vicario.
  2. L'elettorato attivo spetta:
    a) a  tutti i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e
fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;
    b) ai  membri  del consiglio studentesco, ai rappresentanti degli
studenti eletti nei consigli di facolta', nel senato accademico e nel
consiglio di amministrazione;
    c) al   personale   tecnico-amministrativo  che  complessivamente
esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.
  3. Il decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni
del  rettore  nel  periodo  compreso  fra  il  nono e il settimo mese
antecedenti  la scadenza del mandato del rettore in carica e ne fissa
lo  svolgimento  non  prima  di quaranta giorni dalla indizione e non
oltre il 15 giugno. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il
decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne
fissa  lo  svolgimento  non  prima  di  quaranta e non oltre sessanta
giorni  dalla  indizione.  In  caso  di  assenza o di impedimento del
decano,  l'elezione  e' indetta dal professore ordinario che lo segue
in ordine di anzianita', che provvede anche alla proclamazione.
  4.  Il  rettore,  nella  prima  votazione,  e' eletto a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto. Nella seconda votazione e' eletto a
maggioranza  assoluta  dei  votanti  purche' partecipi alla votazione
almeno il 70% degli aventi diritto. Nella terza votazione e' eletto a
maggioranza  assoluta  dei  votanti  purche' partecipi alla votazione
almeno  la  meta'  piu'  uno degli aventi diritto. In caso di mancata
elezione  si  procede  al  ballottaggio fra i due candidati che nella
terza  votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso
di  parita'  risulta  eletto  il candidato con maggiore anzianita' di
ruolo  o,  in  caso  di  ulteriore parita', il candidato con maggiore
anzianita' anagrafica.
  5.  Il  rettore e' proclamato eletto dal decano dell'Universita' ed
e'  nominato  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.  Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel  caso  di  anticipata  cessazione  dalla  carica  del  precedente
rettore,   il   rettore   eletto   entra  in  carica  all'atto  della
proclamazione  e  vi  rimane,  oltre  che  per  la  frazione  di anno
accademico  in  corso,  per  il quadriennio accademico successivo. Al
rettore  spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del
senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 11.
              Prorettore vicario e prorettori delegati
  1.  Il  rettore  nomina  tra i professori ordinari di ruolo a tempo
pieno  dell'Universita' un prorettore vicario che, in caso di assenza
o  impedimento  del  rettore,  adotta  i  provvedimenti  di ordinaria
amministrazione.  Il  prorettore vicario esercita inoltre le funzioni
che  gli  sono  delegate  dal  rettore  anche  con  potere  di firma;
partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle  sedute  del consiglio di
amministrazione  e  del  senato  accademico.  La carica di prorettore
vicario  e'  incompatibile  con  quella  di  preside, di direttore di
dipartimento  e  di  centro  di  ricerca.  Al  prorettore  spetta una
indennita'  di carica determinata, su proposta del senato accademico,
dal consiglio di amministrazione.
  2.   Il   rettore   puo'   nominare,  tra  i  professori  di  ruolo
dell'Universita',  prorettori  delegati,  cui  attribuisce  compiti e
ambiti  di  competenza,  i  quali  possono essere delegati anche alla
firma  di specifici atti e che rispondono direttamente al rettore del
loro  operato.  Su  argomenti  relativi  agli  ambiti di competenza i
delegati,   su   proposta   del  rettore,  possono  far  parte  delle
commissioni  istruttorie  degli  organi  dell'Universita'  e  possono
essere  invitati  a  partecipare,  senza diritto di voto, a specifici
punti  all'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e del
consiglio  di  amministrazione.  Ai  prorettori  delegati puo' essere
assegnata  una  indennita'  di  carica  determinata,  su proposta del
senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
                             Sezione II
                          Senato accademico
                              Art. 12.
                 Composizione del senato accademico
  1. Il senato accademico e' composto da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) i presidi di facolta';
    c) il presidente del collegio dei direttori di dipartimento;
    d) un numero di direttori di dipartimento, inferiore di un'unita'
a  quello  dei  presidi  di  facolta',  designati  per un biennio dal
collegio   dei   direttori   di   dipartimento  assicurando  adeguata
rappresentanza   ai   diversi  settori  scientifico-disciplinari;  il
collegio  dei direttori provvede immediatamente alla sostituzione del
direttore  di dipartimento designato che abbia perduto tale qualita';
con l'elezione del rettore si procede comunque a nuove designazioni;
    e) due  professori di seconda fascia a tempo pieno rappresentanti
dei  professori  di  seconda  fascia  dell'Ateneo  e  due ricercatori
confermati  a  tempo  pieno  rappresentanti di tutti i ricercatori di
ruolo  dell'Ateneo.  Il mandato, di durata quadriennale e coincidente
con  quello  del  rettore,  e'  rinnovabile consecutivamente una sola
volta  ed  e'  incompatibile con la carica di membro del consiglio di
amministrazione;
    f) due   rappresentanti   del   personale  tecnico-amministrativo
eletti,  secondo  le  modalita'  dettate  dal regolamento generale di
Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto;
tale  mandato,  di  durata  quadriennale e coincidente con quello del
rettore,  e'  rinnovabile  consecutivamente  una  sola  volta  ed  e'
incompatibile   con   la   carica   di   membro   del   consiglio  di
amministrazione   e  di  componente  delle  rappresentanze  sindacali
unitarie;
    g) il  presidente  del  consiglio  studentesco  e  ulteriori  due
rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalita' dettate dal
regolamento  generale  di  Ateneo  ed il cui mandato, rinnovabile una
sola  volta  consecutivamente,  ha  durata  biennale;  la  carica  di
senatore  accademico  non  e'  compatibile  con  quella di membro del
consiglio   di   amministrazione.  In  ogni  caso  la  rappresentanza
studentesca  non  puo' essere inferiore al 15% degli altri membri del
consesso.
  2.   Le   rappresentanze   di   cui   alle   lettere e)  ed f)  del
comma precedente  partecipano  a  tutte  le  discussioni del senato e
hanno  diritto  di voto sulle materie di cui all'art. 13 del presente
statuto,  ad  eccezione  di  quelle  di cui alla lettera g) del primo
comma di  tale articolo e di quelle che affrontino questioni relative
alle   persone   dei   docenti   e  comunque  implicanti  valutazione
sull'attivita' scientifica dei singoli docenti o delle strutture.
  3.  Partecipano alle riunioni del senato, senza diritto di voto, il
prorettore   e   il  direttore  amministrativo  che  svolge  funzioni
consultive  e  di  segretario.  Il senato accademico e' convocato dal
rettore  almeno  una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei membri dello stesso.
  4.  Il  senato  accademico  dura  in carica quattro anni accademici
coincidenti  con  quelli  del  mandato  del  rettore.  Il regolamento
generale  di  Ateneo  fissa le norme per l'elezione dei membri di cui
alle lettere e) f) e g) del primo comma del presente articolo.
                              Art. 13.
                   Funzioni del senato accademico
  1.  Il  senato  accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Svolge
funzioni  normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e
controllo  delle  attivita'  didattiche  e di ricerca dell'Ateneo. In
particolare:
    a) elabora  e  approva  i piani annuali e pluriennali di sviluppo
dell'Ateneo,  determinando  le  priorita'  nella  destinazione  delle
risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli
obiettivi della didattica e della ricerca;
    b) esprime parere sul bilancio di previsione del-l'Ateneo;
    c) approva  lo  statuto  ed i regolamenti di Ateneo e le relative
modifiche, salvo che non sia diversamente disposto;
    d) delibera  sull'offerta  didattica  dell'Ateneo, ivi compresi i
corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione
delle  tasse  e  dei contributi degli studenti e su ogni altra misura
intesa  a  garantire  il  diritto  allo  studio  sentito il consiglio
studentesco,   il  consiglio  di  amministrazione  ed  il  nucleo  di
valutazione;
    e) sentito   il  consiglio  di  amministrazione,  delibera  sulla
costituzione,   modificazione   e   disattivazione   delle  strutture
didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
    f) sentito  il  consiglio  di amministrazione, istituisce centri,
anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni
altra  struttura  operativa  dell'Ateneo,  esercitando  un  controllo
annuale sulle attivita' dei medesimi;
    g) assegna i docenti alle facolta' e delibera la destinazione dei
posti  del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai
consigli di facolta' e delle disponibilita' finanziarie accertate dal
consiglio di amministrazione;
    h) definisce  i  criteri  di destinazione delle risorse in merito
all'organico del personale tecnico e amministrativo;
    i) delibera   le   afferenze   di  professori  e  ricercatori  ai
dipartimenti;
    l) sulla  base  dei  rapporti del nucleo di valutazione, verifica
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
    m) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita';
    n) approva  le  convenzioni-tipo  e  i  contratti-tipo con enti e
istituzioni  esterni  attinenti all'organizzazione e al funzionamento
della  didattica  e  della  ricerca;  approva  le  convenzioni  ed  i
contratti dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;
    o) esprime  parere  sui  nominativi  proposti  dal  consiglio  di
amministrazione  quali  membri  del collegio dei revisori dei conti e
designa gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua
competenza,   esprime   parere   sulle   nomine   del   rettore   dei
rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati;
    p) determina  gli  organi  e  le  strutture  ai  cui  titolari  o
componenti   puo'  essere  assegnata  un'indennita'  di  carica,  ivi
compresi  l'indennita'  di  carica  del  rettore e dei delegati dello
stesso,    gli   emolumenti   dei   componenti   del   consiglio   di
amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
    q) approva  i  piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo e i criteri
di  destinazione  degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture
didattiche, scientifiche e amministrative;
    r) adotta  ogni altro atto previsto dalla legge, dall'ordinamento
universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita';
    s) delibera sulla carta dei diritti degli studenti, previo parere
positivo del consiglio studentesco.
  2. Durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il senato
accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.
                             Sezione III
                    Consiglio di amministrazione
                              Art. 14.
            Composizione del consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;
    c) il   direttore   amministrativo,   avente  anche  funzioni  di
segretario verbalizzante;
    d) due professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno;
    e) due  professori  di ruolo di seconda fascia confermati a tempo
pieno;
    f) due ricercatori confermati di ruolo a tempo pieno;
    g) cinque   rappresentanti  degli  studenti,  eletti  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di Ateneo, di cui uno eletto tra i
dottorandi  e  gli  specializzandi;  tale carica e' incompatibile con
quella di membro del senato accademico e di consiglio di facolta';
    h) un rappresentante del Governo designato dal M.I.U.R;
    i) due esperti designati dal senato accademico;
    l) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
  2.  Gli  esperti non possono essere docenti o dipendenti o studenti
dell'Universita',  ne' possono avere avuto rapporti di collaborazione
anche  professionale  con l'Universita'; devono essere scelti secondo
criteri  di  professionalita' e competenza e godere di una esperienza
di  almeno  un  triennio di attivita' di amministrazione, direzione o
controllo  presso  societa'  ed  enti  del settore pubblico o privato
ovvero  di  funzioni  dirigenziali  di pari durata in amministrazioni
pubbliche  o  private. Le norme per l'elezione dei membri di cui alle
lettere   d), e), f), g)   ed l)   del   comma precedente,   comunque
rieleggibili  consecutivamente  una  sola  volta,  sono  dettate  dal
regolamento generale di Ateneo.
  3.  La  carica  di  membro  del  consiglio  di  amministrazione  e'
incompatibile  con  quella  di  preside  di facolta', di direttore di
dipartimento  e,  per i membri di cui alle lettere d), e), f), g), i)
ed l) del primo comma, con la carica di membro del senato accademico.
  4.  Il  Consiglio  di  amministrazione  dura in carica quattro anni
accademici  ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in
carica  due  anni. E' convocato dal rettore almeno una volta ogni due
mesi  o  quando  ne  faccia  richiesta almeno un terzo dei componenti
dello  stesso.  Le  procedure  di convocazione e di funzionamento del
consiglio  di  ammistrazione  sono  determinate  dal  «Regolamento di
funzionamento   del   consiglio   di   amministrazione»  approvato  a
maggioranza  assoluta dei membri dello stesso, nel rispetto di quanto
previsto dallo statuto.
                              Art. 15.
              Funzioni del consiglio di amministrazione
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  organo di gestione e di
controllo  dell'attivita'  amministrativa, finanziaria e patrimoniale
dell'Ateneo.
  2. Il consiglio di amministrazione delibera:
    a) il  bilancio  di  previsione,  le  variazioni al medesimo e il
conto consuntivo previo parere del senato accademico;
    b) il  regolamento  di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita', sentito il senato accademico;
    c) il  regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento
amministrativo  e  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
ed i regolamenti disciplinanti materie di competenza del consiglio;
    d) gli  atti  di  attuazione  dei  programmi  edilizi dell'Ateneo
approvati dal senato accademico; gli atti di assegnazione degli spazi
e  delle  risorse  edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e
amministrative dell'Ateneo in conformita' ai criteri e alle direttive
approvati  dal  senato  accademico  e alle specifiche destinazioni da
questi deliberate;
    e) i  provvedimenti  relativi  all'ammontare  delle  tasse  e dei
contributi  a carico degli studenti, sentito il consiglio studentesco
e nel rispetto dei principi fissati dal senato accademico;
    f) sulla  base delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato
accademico,   l'organico   di   Ateneo   del   personale   tecnico  e
amministrativo e la distribuzione dello stesso;
    g) le  modalita'  di collaborazione degli studenti alle attivita'
di  servizio, conformemente alle priorita' e ai criteri stabiliti dal
senato accademico;
    h) sulla  copertura  finanziaria  delle  iniziative  e  attivita'
approvate  dal  senato accademico e, sulla base delle priorita' e dei
criteri  stabiliti  dal  senato  accademico,  sull'assegnazione delle
risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
    i) su   proposta   del   senato   accademico,  l'ammontare  delle
indennita'  di  carica del rettore e dei soggetti di cui all'art. 13,
comma 1, lettera p);
    l) ogni  altro  atto  rientrante  nelle  competenze attribuitegli
dalla  legge,  dall'ordinamento  universitario  dallo  statuto  e dai
regolamenti di Ateneo.
  3.  In  caso  di  anticipata  cessazione  del  rettore e durante il
periodo   di   reggenza  del  prorettore  vicario,  il  consiglio  di
amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.
                             Sezione IV
               Collegio dei direttori di dipartimento
                              Art. 16.
       Composizione del collegio dei direttori di dipartimento
  1.   Il   collegio  e'  composto  dai  direttori  dei  dipartimenti
dell'Ateneo  che  al  proprio interno eleggono a maggioranza assoluta
dei membri il presidente che dura in carica un quadriennio accademico
ed  e'  consecutivamente  rieleggibile  una  sola  volta.  In caso di
mancata   elezione  dopo  le  prime  tre  votazioni,  si  procede  al
ballottaggio  tra  i  due candidati che nella terza votazione abbiano
riportato  il  maggior  numero  di  voti.  In caso di parita' risulta
eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di
ulteriore  parita',  il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
Il  presidente  designa  fra i membri del collegio un vice presidente
che,  oltre  a  coadiuvare  il presidente, lo sostituisce in tutte le
funzioni  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento dello stesso. Del
collegio  dei  direttori  di dipartimento, fa parte un rappresentante
dei  segretari  amministrativi di dipartimento designati dagli stessi
con  le  modalita'  previste  per  la elezione dei rappresentanti del
personale  in  seno  agli  organi  dell'Ateneo, con voto consultivo e
funzioni di segretario verbalizzante.
  2.  Il  collegio  dei  direttori  di  dipartimento e' convocato dal
Presidente  e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o qualora lo
richieda  un terzo dei suoi componenti ovvero il rettore. Il collegio
approva  a maggioranza assoluta dei membri il proprio regolamento che
nel  rispetto dello statuto disciplina le procedure di convocazione e
le  norme  di  funzionamento  dello  stesso. Tale regolamento, previo
parere del senato accademico, e' promulgato con decreto del rettore.
                              Art. 17.
         Funzioni del collegio dei direttori di dipartimento
  1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo e
di  proposta  dell'Ateneo  in  ordine alla promozione, allo sviluppo,
all'organizzazione  della  ricerca  e  alla  formazione post-laurea e
post-dottorato.   In   particolare   il   collegio   esprime   parere
obbligatorio:
    a) sulla  costituzione  e  la  disattivazione  delle strutture di
ricerca;
    b) sui  progetti di formazione post-laurea limitatamente ai corsi
di dottorato, post-dottorato ed agli assegni di ricerca;
    c) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
    d) sui criteri di valutazione dell'attivita' scientifica;
    e) sui   criteri   di  assegnazione  delle  borse  post-laurea  e
post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei
candidati;
    f) sulla determinazione dei criteri di assegnazione del personale
tecnico-amministrativo.
                              Sezione V
                        Consiglio studentesco
                              Art. 18.
               Composizione del consiglio studentesco
  1.   Il   consiglio  studentesco  e'  composto  da  29  membri  dai
rappresentanti    degli    studenti    eletti    nel   consiglio   di
amministrazione,  i rappresentanti degli studenti eletti negli organi
dell'Azienda  per  il  diritto allo studio e nel comitato di gestione
degli  impianti  sportivi,  ed  un  numero  di  rappresentanti  degli
studenti  eletti  in  ciascun  consiglio di facolta' proporzionale al
rapporto  esistente  fra iscritti alla rispettiva facolta' e iscritti
all'Ateneo  e  comunque  almeno uno per ogni facolta', secondo quanto
previsto dal regolamento generale di Ateneo.
  2.  Il  consiglio  studentesco  elegge  tra  i  suoi  componenti, a
maggioranza assoluta, il presidente e il vicepresidente che durano in
carica  un biennio accademico. Il presidente rappresenta il consiglio
studentesco  ed esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; il
vicepresidente  lo  sostituisce  in caso di impedimento. Tali cariche
possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.
  3.  Le  modalita'  di convocazione e di funzionamento del consiglio
studentesco   sono   stabiliti   dal   «Regolamento   del   consiglio
studentesco»  approvato  da  quest'ultimo  a maggioranza assoluta dei
componenti,  sentito il Senato accademico, nel rispetto dello statuto
e del regolamento generale di Ateneo.
  4. L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie
allo svolgimento delle funzioni del consiglio studentesco.
                              Art. 19.
                 Funzioni del consiglio studentesco
  1.  Il consiglio studentesco e' organo collegiale di rappresentanza
degli  studenti  dell'Ateneo;  ha  funzioni  propositive ed e' organo
consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
  2. Il consiglio studentesco:
    a) designa  la  terna  di  candidati  fra cui il senato elegge il
garante degli studenti;
    b) adotta,  a maggioranza assoluta dei membri e in conformita' ai
regolamenti di Ateneo, il proprio regolamento interno;
    c) esprime parere obbligatorio:
      c1) sulle  deliberazioni  relative  all'assegnazione di spazi e
risorse edilizie alle strutture didattiche;
      c2) sul regolamento didattico di Ateneo;
      c3) sulle  determinazioni relative ai contributi e alle tasse a
carico degli studenti e sulle relative destinazioni;
      c4) sugli  interventi  di  attuazione del diritto allo studio e
sugli  interventi  relativi  al  rapporto  fra  risorse disponibili e
domanda didattica;
      c5) sulle   questioni  comunque  connesse  con  la  qualita'  e
quantita' dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;
      c6) su  ogni  questione  riguardante  interventi a favore degli
studenti  previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo
statuto  e  dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione
dei  criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi
e forme di prestito d'onore;
    d) propone i criteri generali da applicare per la programmazione,
l'organizzazione  e la gestione delle attivita' formative autogestite
dagli  studenti  nei  settori della cultura e degli scambi culturali,
dello sport, del tempo libero;
    e) formula  proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio
per attivita' autogestite;
    f) esprime   pareri   sulle  modalita'  di  collaborazione  degli
studenti alle attivita' di servizio;
    g) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;
    h) propone modifiche di statuto;
    i) nomina,  scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, un membro in
seno al nucleo di valutazione di Ateneo;
    l) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti
studentesche per le rappresentanze dei lavoratori della sicurezza;
    m) svolge  ogni  altra  funzione  ad  esso assegnata dalla legge,
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
                             Sezione VI
                  Organi di controllo e di garanzia
                              Art. 20.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti
effettivi  e  due  supplenti,  nominati  con  decreto del rettore, su
proposta  del  consiglio  di  amministrazione  e  sentito  il  Senato
accademico.  I  componenti del collegio restano in carica per quattro
esercizi  e  scadono  alla  data di approvazione del conto consuntivo
relativo  al  quarto  esercizio  della loro carica. La cessazione dei
revisori  per  scadenza  del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio  e'  stato  ricostituito. I membri possono essere confermati
solo una volta.
  2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da:
    a) un  magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a
consigliere, che ne assume la presidenza;
    b) quattro  dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  della Ragioneria generale dello
Stato, di altra universita', di altra amministrazione pubblica, o tra
gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui due effettivi
e due supplenti
  3.  I  componenti  del  collegio  dei  revisori dei conti durano in
carica   quattro   anni   accademici   e   possono  essere  rinnovati
consecutivamente per una sola volta.
  4.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' l'organo cui spetta il
controllo    sulla   regolarita'   della   gestione   amministrativa,
finanziaria,  contabile e patrimoniale dell'Universita'. Il collegio,
in particolare:
    a) esercita   la   vigilanza   sulla   regolarita'   contabile  e
finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto
con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
    b) esprime   il   proprio   parere  sul  bilancio  di  previsione
preventivo e sulle variazioni di bilancio;
    c) compie   tutte  le  verifiche  necessarie  per  assicurare  il
regolare   andamento   della  gestione  amministrativa,  finanziaria,
contabile  e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio
di  amministrazione  gli  eventuali  rilievi  in ordine alla gestione
stessa,  nonche'  proposte  tendenti  a  conseguire  miglioramenti di
efficienza, di efficacia e di economicita';
    d) accerta   la  regolarita'  della  tenuta  dei  libri  e  delle
scritture contabili;
    e) effettua   almeno   ogni   trimestre   verifiche  di  cassa  e
sull'esistenza  dei  valori  e  dei  titoli  in proprieta', deposito,
cauzione o custodia;
    f) svolge  funzioni  ispettive sulla gestione dei centri di spesa
dell'Universita',   sia   collegialmente   sia   mediante   incarichi
individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;
    g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa
vigente.
  5. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di
accesso  agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri autonomi
di spesa.
  6.  Il  presidente  del  collegio, o altro componente su delega del
presidente,   puo'   assistere   alle   riunioni   del  Consiglio  di
amministrazione.
  7. Il collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono
annotate  cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni
riunione  e di ogni attivita' di controllo, collegiale o individuale,
deve   redigersi   verbale   da   trascriversi   nel  libro,  con  la
sottoscrizione degli intervenuti.
  8.  Il  collegio  dei  revisori  e'  regolarmente costituito con la
presenza  della  maggioranza  dei  revisori  e delibera a maggioranza
assoluta  dei  presenti.  Nelle  deliberazioni, in caso di parita' di
voti,  prevale  quello  del  presidente.  Il revisore dissenziente ha
diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
  9.  Ai  componenti  del Collegio e' assegnato il compenso stabilito
con   il   decreto   di   nomina,   su   proposta  del  Consiglio  di
amministrazione,  mediante  la  corresponsione  di un'indennita' e di
eventuali gettoni di presenza.
  10.  Non  possono  essere  componenti  del  Collegio  i  dipendenti
dell'Universita',  i componenti del Consiglio di amministrazione, chi
sia  coniuge,  parente  o  affine entro il quarto grado di dipendenti
dell'Universita'  o  di  componenti del Consiglio di amministrazione,
chi  abbia  in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti
la  nomina,  incarichi  di  docenza,  professionali  o  di consulenza
dall'Universita'   e   chi   abbia  liti  pendenti  ovvero  attivita'
contrattuali in corso con l'Universita'.
                              Art. 21.
                   Nucleo di valutazione di Ateneo
  1.  Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la
valutazione  delle  attivita' didattiche e di ricerca, della gestione
amministrativa,  degli interventi di sostegno al diritto allo studio,
verificando  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e dei
rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse, la produttivita'
della  ricerca  e  della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa.
  2.  Il  nucleo  redige,  ogni  anno  entro  i termini di legge, una
relazione  generale  sulla  valutazione  dell'Ateneo per le attivita'
espletate   nell'anno  precedente  e  una  relazione  concernente  le
valutazioni   espresse   dagli  studenti  frequentanti  le  attivita'
didattiche.   Entrambe   le   relazioni  sono  presentate  al  Senato
accademico  e  al  consiglio  di amministrazione che le esaminano per
quanto  di  competenza.  Il  nucleo  deve  inoltre  adempiere ad ogni
compito  previsto  dalla legge e alle richieste ad esso espressamente
rivolte  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e  dal  Comitato  nazionale  per  la valutazione del sistema
universitario.
  3.  Il  Nucleo  di  valutazione  dura  in  carica  per quattro anni
accademici  ed  e'  composto  da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri, di cui uno studente ed almeno due scelti tra esperti nel
campo  della  valutazione,  nominati  dal rettore su designazione del
Senato  accademico  e del consiglio di amministrazione. Il presidente
e'  eletto  dai  componenti  del  nucleo stesso. Il rettore si avvale
della  collaborazione  del  nucleo  per la definizione delle linee di
sviluppo   dell'Ateneo  da  sottoporre  all'approvazione  del  senato
accademico.  La  qualifica  di membro del nucleo e' incompatibile con
quella  di rettore, di membro del senato accademico, del consiglio di
amministrazione,   di   preside   di   facolta',   di   direttore  di
dipartimento, di presidente di consiglio didattico.
  4.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  di valutazione l'autonomia
operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
necessari,  nonche'  la  pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel
rispetto  della  normativa a tutela della riservatezza. Ai componenti
del  nucleo  viene corrisposta un'indennita' fissata dal consiglio di
amministrazione, sentito il senato accademico.
                              Art. 22.
                       Garante degli studenti
  1.  Il  garante  degli  studenti  e' nominato con decreto rettorale
previa   elezione,  a  maggioranza  assoluta,  da  parte  del  senato
accademico  entro una rosa di tre candidati, esterni all'Universita',
designati   dal   consiglio  studentesco  e  scelti  tra  persone  di
comprovata   competenza   ed   esperienza   giuridico-amministrativa,
indipendenza  di giudizio ed imparzialita', per un periodo di quattro
anni  accademici,  rinnovabile  immediatamente per una sola volta. Il
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, determina
l'indennita' spettante a tale organo.
  2.  Il  garante  degli  studenti  e'  a  disposizione di questi per
assisterli  nell'esercizio  dei loro diritti e per ricevere eventuali
reclami  o  doglianze. Il garante puo' chiedere atti o chiarimenti ad
ogni  ufficio  o  struttura  dell'Ateneo  e riferisce direttamente al
rettore  che,  in  relazione  al  caso  concreto,  adotta gli atti di
competenza. Gli studenti che si rivolgono al garante hanno diritto, a
loro  richiesta,  all'anonimato  e  i loro nomi, come qualsiasi altro
elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso
ai documenti amministrativi.
  3.  Il  garante degli studenti puo' sottoporre al senato accademico
argomenti  o  decisioni volte al miglioramento della qualita' di vita
degli studenti.
                              Art. 23.
                  Comitato per le pari opportunita'
  1.  Il  comitato  per  le pari opportunita' promuove iniziative per
l'attuazione  delle  pari  opportunita'  e  la  valorizzazione  della
differenza  tra  uomo  e  donna  ai  sensi della vigente legislazione
italiana  e  comunitaria,  vigila  sul  rispetto del principio di non
discriminazione   di   genere   e   assicura  sostegno  alle  persone
diversamente  abili.  Segnala  al  rettore  e  agli organi di governo
dell'Ateneo  specifici ambiti di intervento. Predispone una relazione
annuale  sulle  attivita'  svolte  e  un  progetto  sugli  ambiti  di
intervento ritenuti strategici per l'Ateneo.
  2.  La  composizione  e  la  durata  del  comitato sono fissate dal
regolamento  generale di Ateneo che disciplina le modalita' di scelta
dei membri e di funzionamento dello stesso.
                              Art. 24.
            Consulta del personale tecnico-amministrativo
  1.  La  consulta  del  personale  tecnico-amministrativo  e' organo
collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha
funzioni   consultive  del  rettore,  del  senato  accademico  e  del
consiglio   di   amministrazione   relativamente   all'organizzazione
amministrativa   dell'Ateneo  e  ad  ogni  questione  riguardante  il
personale tecnico-amministrativo.
  2. La consulta e' composta:
    a) da quindici membri eletti dal personale tecnico-amministrativo
secondo  quanto  stabilito  nel  regolamento generale di Ateneo e nel
rispetto  del  principio di necessaria e proporzionale rappresentanza
di     tutte     le    aree    di    suddivisione    del    personale
tecnico-amministrativo.  I  membri  della  consulta sono nominati con
decreto  rettorale.  L'elettorato  attivo e passivo spetta a tutto il
personale dipendente;
    b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti
in consiglio di amministrazione e in senato accademico;
    3. La   consulta  del  personale  tecnico-amministrativo  esprime
parere:
    a) sui   piani   di  sviluppo  dell'Ateneo  per  quanto  riguarda
l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
    b) sulla dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;
    c) sui  piani  di  formazione  e  di  aggiornamento del personale
tecnico-amministrativo;
    d) sulle  modifiche  statutarie e sui regolamenti di Ateneo nelle
parti  concernenti  l'organizzazione  e  la  gestione  del  personale
tecnico-amministrativo.
  4. Gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti a fornire alla
consulta  i dati da questa richiesti necessari per esprimere i pareri
di cui al comma precedente.
  5.  Le modalita' di elezione, la durata e la disciplina generale di
funzionamento  della  consulta sono previsti nel regolamento generale
di  Ateneo.  Gli ulteriori aspetti di funzionamento sono disciplinati
dalla  consulta  con  proprio  regolamento  approvato  a  maggioranza
assoluta dei propri membri.
  6.  La  consulta  elegge,  fra i propri membri, il presidente della
stessa avente il compito:
    a) di convocare la consulta;
    b) di redigere, con l'ausilio del segretario da lui stesso scelto
all'interno  della  consulta,  i  relativi  verbali  e  di curarne la
custodia;
    c) di  trasmettere  agli  organi di Ateneo i pareri e le proposte
approvati dalla consulta.
  7.  La consulta si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni
volta che lo richieda un terzo dei membri o che le venga richiesto un
parere o una proposta.
                              Art. 25.
                     Commissione etica di Ateneo
  1.  La  commissione  etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice
deontologico   dei   docenti,   degli   studenti   e   del  personale
tecnico-amministrativo.  A  tal  proposito  al  termine  di ogni anno
accademico la commissione presenta al Senato accademico una relazione
sul rispetto del codice deontologico.
  2.  La  commissione  etica e' composta da un professore ordinario a
tempo  pieno,  che  svolge  le  funzioni di presidente, un professore
associato  a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, un
rappresentante    del    personale    tecnico-amministrativo   e   un
rappresentante  degli  studenti,  eletti  secondo  le  modalita' e la
durata previste nel regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 26.
                   Commissione didattica di Ateneo
  1.  La  Commissione didattica di Ateneo e' presieduta dal rettore o
da  un  suo  delegato  ed  e'  composta  dai  Presidi  delle facolta'
dell'Ateneo,  dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico,
dal Direttore amministrativo, dal responsabile del Dipartimento della
didattica  di  Ateneo  e  dal  responsabile  del settore dell'offerta
formativa di Ateneo. Ha funzione consultiva del Senato accademico per
le   questioni   inerenti  la  didattica.  Svolge  inoltre  attivita'
istruttoria per le deliberazioni del Senato concernenti la didattica.
Per  tale  scopo,  e  nel  rispetto  delle  competenze  del Nucleo di
valutazione, essa costituisce osservatorio permanente delle attivita'
didattiche   con   particolare   riguardo   alla   valutazione  della
funzionalita',  efficienza  ed  efficacia delle strutture didattiche,
della   qualita'   dell'attivita'   didattica   e  del  funzionamento
dell'orientamento e del tutorato.
                               Capo II
            Organi e strutture di gestione amministrativa
                              Sezione I
                   L'articolazione amministrativa
                              Art. 27.
                      La struttura multipolare
  1. L'Universita' e' organizzata secondo una struttura multicampus e
multipolare  comprendente  i  Poli del centro storico, di Coppito, di
Roio,  nonche'  i  Poli territoriali della Marsica e del comprensorio
Valle  Peligna-Alto Sangro. L'istituzione di nuovi Poli e' rimessa al
regolamento generale di Ateneo.
  2.  L'amministrazione  costituisce  la  struttura  di supporto alla
realizzazione  dei  compiti  istituzionali  dell'Universita'  nel suo
complesso,  ed  e'  articolata  in dipartimenti amministrativi, aree,
settori,  uffici  e  sezioni, organizzati secondo quanto previsto dal
regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 28.
                      Direttore amministrativo
  1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal rettore
a  persona  dotata  di adeguata esperienza e professionalita', scelta
tra  i  dirigenti  di  Universita',  di  amministrazioni  pubbliche o
private, con contratto biennale rinnovabile.
  2. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi
dell'Ateneo  della  cui  efficienza  e  del  cui  buon  andamento  e'
responsabile,  ed  esercita  una  generale  attivita'  di direzione e
controllo   nei   confronti   di   tutto   il   personale  tecnico  e
amministrativo,  nonche'  di  verifica e controllo dell'attivita' dei
dirigenti.   Il  direttore  amministrativo  presenta  annualmente  al
consiglio  di  amministrazione  e  al senato accademico una relazione
sull'attivita'  svolta,  a cui sono allegate le relazioni dei singoli
responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
  3.  Nel  rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta
nelle  materie  e  nei  limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
nazionali, il direttore amministrativo:
    a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti
l'organizzazione dei servizi e del personale;
    b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli
uffici   e   l'articolazione   dell'orario  contrattuale  di  lavoro,
conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
    c) provvede  all'attribuzione dei trattamenti economici accessori
spettanti al personale tecnico e amministrativo.
    d) cura  l'attuazione  dei  programmi  ed il raggiungimento degli
obiettivi  stabiliti  dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone
la gestione ai dirigenti;
    e) partecipa  agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme
dello statuto;
    f) verifica  e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
    g) esercita  il  potere  disciplinare nei confronti del personale
tecnico  e  amministrativo  appartenente a tutte le aree e qualifiche
funzionali, ivi compresi i dirigenti;
    h) sottoscrive  le convenzioni e i contratti dell'Universita' nei
limiti  necessari  alla  gestione  amministrativa e non rientranti fa
quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;
    i) esercita  ogni  altra  competenza  attribuitagli  dalla legge,
dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti.
  4.   Spetta  al  direttore  amministrativo  determinare  i  criteri
generali   di   organizzazione  degli  uffici,  in  conformita'  alle
direttive   impartite   dal  consiglio  di  amministrazione,  nonche'
adottare  gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo
dell'Universita'  e  assumere  gli  atti di gestione finanziaria, ivi
compresa  l'assunzione  di impegni di spesa nei limiti necessari alla
gestione.
  5. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo un
dirigente  di  ruolo  dell'Ateneo  scelto  dal  rettore,  che  ne da'
comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione,
svolge il ruolo di facente funzioni del direttore amministrativo.
                              Art. 29.
                        Funzioni dirigenziali
  1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il direttore
amministrativo  e  gli  altri  dirigenti  attuano,  per  la  parte di
rispettiva   competenza,   i   programmi   deliberati   dagli  organi
accademici,  disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi
attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti
in  termini  di  efficienza  nell'impiego delle risorse, di efficacia
nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati
                              Capo III
                             Le facolta'
                              Art. 30.
                        Ruolo della facolta'
  1. La facolta' promuove, organizza e svolge le attivita' didattiche
e  di  formazione  necessarie  per  acquisire i titoli previsti dalla
legge.  La  facolta'  elabora e attua iniziative di orientamento agli
studi  universitari  ed all'inserimento nel mondo professionale e del
lavoro.   Puo'   inoltre   istituire  corsi  di  perfezionamento,  di
aggiornamento  professionale e di formazione permanente. Le modalita'
di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono
previste dal regolamento didattico di Ateneo.
  2.  Le  facolta'  istituite  presso l'Universita' sono indicate nel
regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 31.
                        Organi della facolta'
  Sono organi della facolta':
    a) il consiglio di facolta';
    b) il preside e il vicepreside;
    c) la giunta di facolta' (ove costituita);
    d) i consigli didattici del corso di studio.
                              Art. 32.
                 Funzioni del consiglio di facolta'
  1.   Il  consiglio  di  facolta'  e'  organo  di  programmazione  e
coordinamento. In particolare:
    a) delibera,   a   maggioranza  assoluta  dei  componenti  ed  in
conformita'  ai  regolamenti di Ateneo, il regolamento di facolta' ed
il regolamento didattico di facolta';
    b) programma,  coordina  ed organizza le attivita' didattiche dei
corsi  di  studio  della  facolta'  e, nel rispetto della liberta' di
insegnamento   dei   docenti,   definisce  i  compiti  didattici  dei
professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori;  programma,  coordina  ed
organizza  le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti;
nomina  la  commissione  didattica  di  vigilanza  nella composizione
prevista dal regolamento didattico di facolta'; verifica, avvalendosi
della commissione didattica di vigilanza, gli esiti della didattica e
delle  attivita'  di  orientamento  e  di tutorato; delibera l'ordine
annuale degli studi;
    c) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e
di  ricercatore,  sulle richieste di nuovi posti di ruolo, sentito il
parere   del   Consiglio   di   Dipartimento   interessato;  delibera
l'attivazione  di procedure concorsuali per la selezione di personale
docente  nonche'  la chiamata dei docenti di ruolo, sentito il parere
del  Consiglio di Dipartimento interessato; in tali casi il Consiglio
di  facolta'  delibera  a  maggioranza  assoluta degli aventi diritto
nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente e a quella
superiore;
    d) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula proposte
per professori a contratto nel rispetto della normativa vigente;
    e) per esigenze di ordine didattico puo' attribuire annualmente a
docenti  della  facolta',  su richiesta degli stessi, responsabilita'
didattiche  anche  nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare
diverso da quello di appartenenza;
    f) approva  le  relazioni  triennali sull'attivita' scientifica e
didattica   dei   docenti,   sentito  il  consiglio  di  dipartimento
interessato;
    g) coordina  annualmente  le attivita' didattiche che si svolgono
all'interno della facolta';
    h) organizza attivita' culturali, formative, di orientamento e di
tirocinio formativo rivolte agli studenti;
    i) esprime  parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca
scientifica  e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attivita'
di  ricerca  ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  382  del  1980,  sentito il consiglio di dipartimento
interessato.
    l) formula  proposte  in  ordine ai piani di sviluppo pluriennali
dell'Universita',  sentite  le strutture scientifiche di riferimento;
elabora  ed  esamina  proposte  di  sviluppo  in settori di reciproco
interesse   didattico-scientifico   provenienti   anche  da  soggetti
pubblici  e  privati, con cui puo' stipulare convenzioni e accordi, e
promuove  la  sperimentazione  e  lo  sviluppo  di  nuove metodologie
formative;   avanza   proposte   di  modifica  dello  Statuto  e  dei
regolamenti di Ateneo;
    m) adempie   ad   ogni   altro   compito  previsto  dalla  legge,
dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e  dei  regolamenti
dell'Universita'.
  2.  Il consiglio di facolta' puo' istituire una giunta di facolta',
presieduta  dal  preside,  di cui fa parte anche il vicepreside, alla
quale  sono affidate funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione,
durata,  compiti  e  modalita'  di  funzionamento  della  Giunta sono
disciplinati  dal  regolamento  di facolta' nel rispetto dei principi
posti dal regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 33.
               Composizione del consiglio di facolta'
  1. Il consiglio di facolta' e' composto:
    a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
    b) dai ricercatori della facolta';
    c) da  una  rappresentanza  degli studenti della facolta', eletti
per  un  biennio  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento
generale  di  Ateneo,  pari al 5% degli altri componenti piu' l'1 per
mille   degli  studenti  iscritti  e  comunque  non  inferiori  a  2.
L'elettorato  attivo  e  passivo e' riconosciuto a tutti gli studenti
regolarmente iscritti in corso e fuori corso.
  2. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di prima
e  seconda fascia e dei ricercatori, o l'utilizzazione o destinazione
di  posti  di ruolo o l'attivazione di procedure concorsuali, nonche'
quelle   concernenti  le  persone  dei  docenti,  sono  adottate  dal
consiglio   di  facolta'  nella  composizione  limitata  alla  fascia
corrispondente   e   a   quelle  superiori  e  con  esclusione  delle
rappresentanze degli studenti.
  3.  I  professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero
legale solo se presenti alle sedute.
                              Art. 34.
                         Preside di facolta'
  1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta'  ed  esercita  poteri di
coordinamento  e vigilanza sulle attivita' didattiche della facolta'.
Convoca   e   presiede  il  consiglio  di  facolta'  e  ne  attua  le
deliberazioni.   Cura   il   regolare   svolgimento  delle  attivita'
didattiche  della  facolta',  e'  membro  del  Senato  accademico  ed
esercita  tutte  le  funzioni  previste dalla legge, dall'ordinamento
universitario,  dallo  statuto e dai regolamenti dell'Universita'. Ha
la  responsabilita'  dei  servizi generali didattici ed organizzativi
della facolta'.
  2.  Il  preside  e'  eletto,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento  generale  di  Ateneo,  dai  componenti  del consiglio di
facolta',  tra  i  professori  di  prima fascia di ruolo in regime di
tempo pieno, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
in  prima  votazione  e  dei  votanti  nelle successive due votazioni
purche'  partecipino  alle  stesse  la  meta'  piu'  uno degli aventi
diritto   al  voto.  In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  al
ballottaggio  tra  i  due candidati che nella terza votazione abbiano
riportato  il  maggior  numero  di  voti.  In caso di parita' risulta
eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di
ulteriore  parita',  il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
La  convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo,
della  data  e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da
tenersi in giorni diversi.
  3.  Il  preside  dura  in  carica  quattro  anni  accademici  ed e'
consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside e'
incompatibile  con  quella di rettore, di prorettore, di direttore di
dipartimento  e  di  centro  di  ricerca,  di presidente di consiglio
didattico,  di  membro  del  consiglio  di  amministrazione  e con la
posizione di professore a tempo definito.
  4.  Il  preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo  pieno  un  vicepreside  che,  oltre  a  coadiuvare  il preside
nell'esercizio  delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le
funzioni  in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di
vicepreside  e'  incompatibile  con  quella di rettore, di prorettore
vicario  e  di  direttore  di  dipartimento  e  di  vice direttore di
dipartimento,  di  membro  del  senato  accademico e del consiglio di
amministrazione.  Il  preside  e  il  vicepreside  sono  nominati con
decreto del rettore.
                              Art. 35.
               Consiglio didattico di corso di studio
  1.  Il consiglio didattico di corso di studio organizza l'attivita'
di  un  singolo  corso  di studio o di piu' corsi di studio, anche di
classi    diverse    purche'    omogenee    dal    punto   di   vista
scientifico-culturale, della stessa facolta'.
  2.  Il  consiglio  didattico  di  corso  di  studio e' nominato dal
consiglio  di  facolta' secondo le modalita' previste dal regolamento
didattico  di  Ateneo  che  ne  disciplina anche la composizione e le
modalita' di funzionamento.
                              Art. 36.
                    Servizi didattici integrativi
  1. L'Universita', anche tramite le facolta', puo' istituire servizi
didattici integrativi aventi ad oggetto:
    a) corsi  di  orientamento  degli  studenti per l'iscrizione agli
studi  universitari  e per l'elaborazione dei piani di studio nonche'
per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
    b) corsi   di   preparazione   agli   esami   per  l'abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  e per la preparazione dei concorsi
pubblici;
    c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri
corsi post-laurea;
    d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
    e) corsi di recupero dei debiti formativi;
    f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare
per la formazione e l'aggiornamento;
    g) ogni  altro  corso  inteso  a migliorare la preparazione degli
studenti.
                               Capo IV
                           I dipartimenti
                              Art. 37.
                 Natura e funzioni del dipartimento
  1.   Il   dipartimento   e'   sede  della  ricerca  scientifica.  I
dipartimenti  promuovono,  coordinano  ed organizzano le attivita' di
ricerca  di  uno  o  piu'  settori  o  aree  scientifico-disciplinari
omogenei  per  finalita'  o per metodo di ricerca, nel rispetto della
liberta' di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di
accesso  diretto  ai  relativi finanziamenti. I dipartimenti attivati
nell'Universita' sono elencati nel regolamento generale di Ateneo.
  2.  I  dipartimenti  concorrono alla organizzazione delle attivita'
didattiche dell'Universita' e a tal fine collaborano con le facolta',
mettendo  a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; sono
sede  dei  corsi  di dottorato di ricerca delle cui attivita' e della
cui  organizzazione  sono  direttamente  responsabili;  sono  inoltre
responsabili   degli   altri   corsi  di  formazione  post-laurea  ed
extra-universitari di cui siano proponenti.
  3.  I  dipartimenti  hanno  autonomia finanziaria, amministrativa e
contabile  nei  limiti  e  nelle  forme  di  cui  al  regolamento per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'. Hanno autonomia
regolamentare  per  le materie di propria competenza e per la propria
organizzazione. Essi inoltre:
    a) esprimono       parere       preventivo,      nei      settori
scientifico-disciplinari  di  competenza,  sui  bandi di concorso per
posti di personale docente e sulle chiamate di professori associati e
ordinari;
    b) possono    proporre    alle    facolta',    per    i   settori
scientifico-disciplinari  di  competenza, richieste di posti di ruolo
docente,  sulla  base  di  un  circostanziato piano di sviluppo della
ricerca.
  4.   Al   dipartimento  afferiscono,  su  richiesta  approvata  dal
consiglio, i professori e i ricercatori dell'Universita' appartenenti
ai  settori  o aree di ricerca di interesse del dipartimento, nonche'
il  personale tecnico e amministrativo assegnato per il funzionamento
dello  stesso.  Ad  ogni  professore  e  ricercatore  e' garantita la
liberta' di opzione.
  5.  Il  dipartimento  puo'  svolgere  attivita'  di  ricerca  e  di
consulenza  finanziata  anche  mediante  contratti  e convenzioni con
soggetti  pubblici  e  privati,  ed  avvalersi  di collaborazioni con
soggetti esterni o con studenti anche mediante l'attivazione di borse
di studio.
                              Art. 38.
             Modalita' di costituzione del dipartimento
  1.   La   costituzione,   la   modifica  e  la  disattivazione  dei
dipartimenti sono di competenza del Senato accademico, che delibera a
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  nel  rispetto  dei  principi
generali  della  liberta' di ricerca e della omogeneita' del metodo e
degli obiettivi scientifici delineati.
  2.  La  costituzione  di  un  dipartimento e' deliberata dal Senato
accademico  sulla base di un motivato progetto scientifico presentato
da   un   congruo   numero   di  docenti,  sentiti  il  consiglio  di
amministrazione  e  il  collegio  dei  direttori  di dipartimento. Il
progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di
funzionamento.  In  ogni caso, il numero di docenti necessario per la
costituzione  e  la  conservazione  del  dipartimento non puo' essere
inferiore a venticinque, dei quali almeno quattro professori di ruolo
di  prima  fascia. Il senato accademico delibera la disattivazione di
un dipartimento qualora vengano a mancare i presupposti scientifici o
numerici   che   ne   hanno  determinato  la  costituzione.  Qualora,
continuando   a   sussistere   i   presupposti   e  la  produttivita'
scientifici, la consistenza numerica del dipartimento venga ad essere
inferiore  al  numero  prescritto,  il  Senato  puo'  consentire, con
verifica biennale rinnovabile, la perduranza del medesimo.
  3.  Con  la  maggioranza  di  due  terzi  dei componenti, il senato
accademico puo' approvare la costituzione di dipartimenti concernenti
aree  scientifiche  di  particolare  interesse  per l'Ateneo anche in
deroga  al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione
che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.
  4.  Il  senato accademico, almeno una volta ogni triennio, verifica
la  situazione  dei  dipartimenti, la produttivita' scientifica degli
stessi  in  rapporto  alle risorse assegnate, anche allo scopo di una
maggiore  efficienza  sia economico-organizzativa che sul piano della
ricerca   scientifica  anche  ricorrendo  a  criteri  di  valutazione
esterna.
                              Art. 39.
                       Organi del Dipartimento
  1. Sono organi del dipartimento:
    a) il consiglio di dipartimento;
    b) il   direttore   di  dipartimento  ed  il  vice  direttore  di
dipartimento;
    c) la giunta di dipartimento
  2.  Il  regolamento  di  dipartimento,  nel  rispetto  dei principi
fissati   dal   regolamento   generale   di   Ateneo,  disciplina  la
composizione,  il  funzionamento  e  le  modalita'  di elezione della
giunta  di  dipartimento  con  funzioni  istruttorie  ed esecutive ed
avente  il  compito  di  coadiuvare  il  direttore. Sono membri della
giunta  il  direttore  del  dipartimento,  il  vicedirettore  ed  una
rappresentanza  di  docenti afferenti al dipartimento e del personale
tecnico-amministrativo.
  3.  I  dipartimenti  si  possono  articolare  in  sezioni, prive di
autonomia   finanziaria   ed   amministrativa,  costituite,  mediante
deliberazione  del  consiglio  di dipartimento a maggioranza assoluta
dei  componenti,  sulla  base di omogeneita' scientifiche o di comuni
obiettivi  di ricerca e qualora le articolazioni delle aree culturali
e  scientifiche  presenti  lo  rendano  opportuno.  Il  consiglio  di
dipartimento   con   la   stessa   maggioranza  puo'  deliberarne  la
disattivazione.
                              Art. 40.
                      Consiglio di dipartimento
  1.  Il consiglio di dipartimento, le cui modalita' di funzionamento
sono  disciplinate dal regolamento di dipartimento nel rispetto delle
norme  dello statuto, e' organo di programmazione e di gestione delle
attivita' del dipartimento. In particolare:
    a) approva  i  criteri  generali  per  l'utilizzazione  dei fondi
assegnati al dipartimento;
    b) approva  i  criteri  per  l'utilizzo  delle  strutture,  degli
ambienti e delle risorse del dipartimento;
    c) approva,  su proposta del direttore, il bilancio di previsione
e il conto consuntivo;
    d) approva  a  maggioranza  assoluta dei membri ed in conformita'
allo   statuto   e  ai  regolamenti  di  Ateneo,  il  regolamento  di
dipartimento;
    e) esprime  parere  sulle chiamate dei professori di ruolo, sulla
attivazione  delle  procedure  concorsuali  e  sulla destinazione dei
posti di professore e ricercatore;
    f) formula    proposte   in   ordine   ai   piani   di   sviluppo
dell'Universita';
    g) coopera al buon andamento delle attivita' didattiche.
  2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
    a) i  professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti
al Dipartimento;
    b) il   segretario   amministrativo   del  dipartimento  o  della
segreteria  unica di riferimento, che partecipa alle sedute anche con
funzioni consultive e di verbalizzazione;
    c) rappresentanti   del  personale  tecnico  e  amministrativo  e
rappresentanti  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di dottorato di
ricerca attivi nel dipartimento e degli assegnisti di ricerca, eletti
secondo  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  dipartimento che
determina  anche  il  numero  di tali rappresentanti che comunque non
puo'   essere  superiore  ciascuna  al  10%  del  numero  totale  dei
professori e ricercatori presenti nel consiglio.
  3.  Per  gli  argomenti  attinenti  alle chiamate dei professori di
ruolo,   alla  utilizzazione  e  destinazione  dei  posto  di  ruolo,
all'attivazione  di  procedure  concorsuali  e  comunque  riguardanti
professori  o  ricercatori, il consiglio si riunisce e delibera nella
composizione  corrispondente  alla  fascia  interessata  e  a  quelle
superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze dei
dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo.
                              Art. 41.
                       Giunta di dipartimento
  1.  La  giunta  coadiuva  il  direttore nell'espletamento delle sue
funzioni. Il consiglio puo' delegare alla giunta specifiche funzioni,
secondo  le  modalita'  e  nei  limiti determinati dal regolamento di
dipartimento.
  2.  La giunta e' presieduta dal direttore ed e' composta secondo le
modalita'  definite  dal  regolamento  di  dipartimento. Della giunta
fanno   parte  il  vice  direttore  e  il  segretario  amministrativo
quest'ultimo con funzioni di verbalizzazione. Il mandato della giunta
coincide con quello del direttore.
                              Art. 42.
                      Direttore di dipartimento
  1.  Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il consiglio
e  la  giunta;  cura  l'esecuzione  delle  rispettive deliberazioni e
svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di
dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei
regolamenti;  cura  i  rapporti con gli organi accademici; esercita i
poteri  attribuitigli  dalla  legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Puo'  nominare,  tra  i  professori  di  ruolo  del  dipartimento, un
delegato che lo rappresenta temporaneamente quando necessario.
  2.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio di dipartimento fra i
professori  di  ruolo  di  prima  fascia  a tempo pieno, afferenti al
Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima
votazione  e  a  maggioranza  assoluta  dei  votanti  nelle votazioni
successive,  salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto
di  almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. In caso di mancata
elezione  si  procede  al  ballottaggio fra i due candidati che nella
terza  votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso
di  parita'  risulta  eletto  il candidato con maggiore anzianita' di
ruolo  o,  in  caso  di  ulteriore parita', il candidato con maggiore
anzianita'  anagrafica.  La  convocazione del collegio deve contenere
l'indicazione  del  luogo,  della  data  e dell'ora di svolgimento di
almeno  quattro  votazioni da tenersi in giorni diversi. Il direttore
e'  nominato  con  decreto  del  rettore, dura in carica quattro anni
accademici  ed  e'  consecutivamente  rieleggibile una sola volta. La
carica  di  direttore  di dipartimento e' incompatibile con quella di
rettore,  di  preside  di  facolta',  di  vicepreside,  di membro del
consiglio  di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di
studio e di pro rettore vicario.
  3. Il direttore designa tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo  pieno  un  vicedirettore  che, oltre a coadiuvare il direttore
nell'esercizio  delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le
funzioni  in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di
vice direttore e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore,
di  preside  e di vice preside, di membro del Senato accademico e del
consiglio  di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di
studio  e  di  pro  rettore vicario. Il direttore e il vice direttore
sono nominati con decreto del rettore.
                              Art. 43.
              Segretario amministrativo di dipartimento
  1.   Il   segretario   amministrativo   e'   scelto  dal  direttore
amministrativo,   o   dal   dirigente   delegato,  fra  il  personale
amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'.
  2.  Il  segretario amministrativo predispone e cura gli atti idonei
ad  assicurare  l'esecuzione  delle delibere assunte dagli organi del
dipartimento; inoltre:
    a) agisce  in  conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi
ambiti di competenza dagli organi del dipartimento rispondendone agli
stessi;
    b) collabora  con  il direttore del dipartimento per le attivita'
volte al migliore funzionamento della struttura;
    c) predispone  il  bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi
allegati, nonche' la situazione patrimoniale;
    d) coordina  le  attivita'  amministrativo-contabili assumendo la
responsabilita'  dei  conseguenti  atti,  nei  limiti  di quanto allo
stesso imputabile;
    e) e'  responsabile  dei  procedimenti  amministrativi  posti  in
essere  dal  dipartimento e risponde al direttore amministrativo o al
dirigente   da   questi  delegato  della  corretta  applicazione  dei
regolamenti,  delle procedure e del rispetto degli indirizzi generali
relativi   alla  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  contabile
fissati  dall'Ateneo,  nonche'  degli indirizzi adottati dagli organi
del dipartimento.
                              Art. 44.
                          Centri di ricerca
  1.  Centri  di  ricerca  possono  essere  costituiti, sulla base di
progetti  a  durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni
pubblici  o  privati,  tra  piu'  dipartimenti  per lo svolgimento di
attivita'  di ricerca concernente piu' ambiti scientifici o la comune
gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. La proposta
di   costituzione,   deliberata   dai  dipartimenti  interessati,  e'
approvata dal Senato accademico sulla base della disponibilita' delle
relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione e sentito
il collegio dei direttori di dipartimento.
  2.  La  delibera  costitutiva indica le strutture organizzative, il
personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori
e  quelle  complessivamente  da  reperire  per  il  funzionamento del
centro.   La  medesima  delibera  fissa  le  norme  di  funzionamento
amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.
Le  ulteriori  norme  di  funzionamento  dei  centri  di ricerca sono
contenute  nel  regolamento  approvato dagli organi del centro stesso
conformemente alle normative di Ateneo e alla delibera di istituzione
del centro.
                              Art. 45.
                   Sistema bibliotecario di Ateneo
  Il  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  (SBA) coordina le strutture
bibliotecarie  di  Polo, dedicate alle esigenze della ricerca e della
didattica.   Il   SBA   ha  funzioni  istruttorie  per  il  controllo
sull'organizzazione  e sull'efficienza delle biblioteche. L'attivita'
del SBA e' disciplinata da proprio regolamento
                              Art. 46.
                         Centro di servizio
  1. Il centro di servizio svolge funzioni di servizio dell'attivita'
dell'Ateneo   secondo  modalita'  anche  organizzative  indicate  nel
regolamento generale di Ateneo.
  2.  Il  regolamento  didattico di Ateneo disciplina l'istituzione e
l'organizzazione  del  centro  di  Ateneo  per  la  formazione  degli
insegnanti,  competente  a  svolgere,  anche in coordinamento con gli
enti  interessati,  le  prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale
abilitante  per l'insegnamento e alle connesse attivita' didattiche e
di tutorato, secondo le previsioni di legge.
                               Capo V
                            Norme comuni
                              Art. 47.
                Funzionamento degli organi collegiali
  1.  Per  la  validita'  delle  adunanze  degli organi collegiali e'
necessario  che  intervenga  almeno  la  meta'  piu' uno degli aventi
diritto, salvo il caso che sia diversamente disposto. Nel computo per
determinare  la  maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano
giustificato  la  loro  assenza  o  che  debbano  comunque  ritenersi
giustificati.
  2.  Le  deliberazioni  degli  organi  collegiali  sono  adottate  a
maggioranza   assoluta  dei  presenti,  salvo  che  sia  diversamente
disposto; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
  3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso
di  approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese
dalla maggioranza dei 3/4 dei componenti. La mozione di sfiducia deve
essere  motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e
viene  messa  in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
il  decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le
elezioni  per  la  designazione  del  nuovo presidente. Il voto di un
organo  collegiale  contrario  ad una proposta del suo presidente non
comporta le dimissioni dello stesso.
  4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano alle seguenti
cariche:  preside, direttore di dipartimento, presidente del collegio
dei  direttori  di  dipartimento,  direttore  di  centro  di ricerca,
presidente   del   consiglio  studentesco,  presidente  di  consiglio
didattico,     presidente     della     consulta     del    personale
tecnico-amministrativo.
  5.  Gli  organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente
ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.
                              Art. 48.
                              Decadenza
  1. L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta
per  un  periodo  continuativo  superiore  a  tre  mesi, determina la
decadenza  dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai
componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.
  2.  Le rappresentanze elettive che cumulino tre assenze consecutive
non giustificate decadono dalla carica.
                              Art. 49.
                        Indennita' di carica
  1.  I titolari di piu' cariche interne all'Ateneo, per le quali sia
prevista  la  corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per
una sola delle predette indennita'.
  2.  L'assenza  del titolare di una carica, protratta per un periodo
continuativo  superiore  a  due  mesi, determina la sospensione della
relativa  indennita'  e  l'assegnazione  della stessa al vicario, ove
esista, fino al rientro in servizio del titolare.
                             Titolo III
                         ATTIVITA' NORMATIVA
                              Art. 50.
                     Atti normativi dell'Ateneo
  1.  L'Universita'  nell'esercizio della propria potesta' normativa,
nel rispetto dei principi costituzionali e della legge adotta:
    lo statuto e le modifiche allo stesso;
    la carta dei diritti degli studenti e relative modifiche;
    regolamenti e relative modifiche;
    codice deontologico e successive modifiche.
  Sono regolamenti di Ateneo:
    a) il regolamento generale di Ateneo;
    b) il regolamento didattico di Ateneo;
    c) il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
    d) il  regolamento  delle  attivita'  formative autogestite dagli
studenti;
    e) il  regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    f) il regolamento del personale tecnico e amministrativo;
ogni   altro   regolamento  previsto  dalla  legge,  dall'ordinamento
universitario  o  dallo statuto o che disciplini materie di interesse
dell'Universita'.
                              Art. 51.
                       Modifiche dello statuto
  1.  La  proposta  di  modifica  dello statuto spetta al rettore, al
consiglio   di   amministrazione,   al   collegio  dei  direttori  di
dipartimento,  alla  commissione didattica di Ateneo e, riguardo alle
materie  di  rispettiva  competenza,  al consiglio studentesco e alla
consulta del personale tecnico-amministrativo.
  2.  Le  modifiche  dello statuto sono deliberate nello stesso testo
dal  senato  accademico  con  il  voto  favorevole  della maggioranza
assoluta  dei  componenti,  in  due distinte sedute con intervallo di
almeno  quarantacinque  giorni  e  massimo  novanta  giorni sentiti i
dipartimenti e le facolta' se di competenza.
  3.  La  deliberazione  di modifica dello statuto entra in vigore il
quindicesimo  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto.
                              Art. 52.
                 Contenuto dei regolamenti di Ateneo
  1.  Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e
il  funzionamento  dell'Universita'  e le modalita' di elezione delle
rappresentanze  negli  organi  di  governo;  e' deliberato dal senato
accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
  2.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo disciplina l'ordinamento
degli  studi  di  tutti  i  corsi  per i quali l'Universita' rilascia
titoli  universitari  e  di  tutte  le  attivita' formative espletate
dall'Universita'.  Fissa  i  criteri  generali  per la formazione dei
regolamenti  delle  strutture  didattiche.  E'  deliberato dal senato
accademico   a   maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sentito  il
consiglio studentesco.
  3.   Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  disciplina i criteri di gestione, le relative procedure
amministrative  e  finanziarie e le connesse responsabilita', in modo
da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa
e  il  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio; disciplina altresi' le
procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di
controllo   interno  sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione
complessiva  tanto  dell'Universita',  quanto  dei  singoli centri di
spesa.  Il  regolamento  e'  deliberato,  a  maggioranza assoluta dei
componenti,   dal   consiglio   di   amministrazione,  previo  parere
obbligatorio del senato accademico.
  4.  Il  regolamento  delle  attivita'  formative  autogestite dagli
studenti  e' deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta
dei componenti, previo parere obbligatorio del consiglio studentesco.
  5.  Il  regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul procedimento
amministrativo  e  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
stabilisce    le   modalita'   di   espletamento   del   procedimento
amministrativo  e le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai
documenti    amministrativi;   e'   deliberato   dal   consiglio   di
amministrazione,  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sentite le
rappresentanze sindacali unitarie.
  6. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina
l'organizzazione   del  personale  medesimo,  ed  in  particolare  le
procedure  di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici
ad opera del direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei
quali  l'Universita' provvede alla istituzione di corsi di formazione
e   all'organizzazione   di   incontri,  conferenze  e  seminari  per
l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; e' deliberato
dal   consiglio   di  amministrazione,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
                              Art. 53.
                     Formazione dei regolamenti
  1.  L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti di
singole  strutture  spetta  ad ogni membro dell'organo consiliare cui
compete l'approvazione degli stessi.
  2.  I  regolamenti  sono  deliberati  dagli organi consiliari delle
strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato
accademico per l'approvazione.
  3.  I  regolamenti  sono  emanati  con decreto del rettore e, salvo
ragioni   di  urgenza,  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo all'affissione all'albo dell'Universita'.
                              Art. 54.
                      Pareri - Scadenza termini
  1.  I  pareri  sui  regolamenti  di  Ateneo  richiesti  a  organi o
strutture  vanno  espressi  entro  trenta  giorni dal ricevimento del
testo,  trascorsi  i  quali  si  procede  comunque alla deliberazione
definitiva.  In  ogni  altro caso il parere si ritiene favorevole ove
non  venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
                              Art. 55.
                         Codice deontologico
  1.  Il  codice  deontologico  dei  docenti,  degli  studenti  e del
personale   tecnico  e  amministrativo  concerne  l'espletamento  dei
rispettivi compiti. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza
assoluta  dei componenti sentito il parere della commissione etica di
Ateneo.
                              Art. 56.
               Raccolta degli atti normativi d'Ateneo
  1. L'Universita' provvede a pubblicare e raccogliere lo statuto e i
regolamenti di Ateneo.
                              Titolo IV
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 57.
                           Interpretazioni
  1. Nello statuto:
    a) per  professori,  qualora  non  ulteriormente  specificato, si
intendono i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori
ruolo, confermati e non;
    b) per  docenti,  si  intendono  i  professori  ed  i ricercatori
confermati e non;
    c) con  la parola «ricercatori» si intendono anche gli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento;
    d) per  «studenti»  si intendono gli iscritti ai corsi di laurea,
di  laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, di dottorato
di ricerca e di master Universitario dell'Universita';
    e) con  l'espressione  «personale  tecnico  e  amministrativo» si
intende tutto il personale non docente dell'Universita', ivi compresi
i  collaboratori esperti linguistici (Cel), di ogni area funzionale e
qualifica, compresa quella dirigenziale;
    f) con  l'espressione  «personale»  si  intende  sia il personale
docente che il personale tecnico e amministrativo.
  2.  Ai  fini  del presente statuto l'inizio dell'anno accademico e'
fissato al primo ottobre di ciascun anno.
  3.  E'  assegnato  al  rettore, in sede di prima applicazione dello
statuto,  il  compito  di presentare ai competenti organi di Ateneo i
progetti  di  modifica  degli  organi  e  delle  strutture  esistenti
necessari ai fini dell'attuazione delle nuove norme statutarie.
                              Art. 58.
                     Temporaneita' delle cariche
  1.   L'Universita',  in  ragione  del  principio  dell'esigenza  di
rotazione  delle  cariche  elettive,  pone  quale  limite generale al
rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato consecutivo.
Lo  svolgimento  di  due  mandati  consecutivi  interamente espletati
impedisce  di  poter  riaccedere  alla  carica medesima prima che sia
trascorso un ulteriore mandato pieno.
  2.  I  mandati  in  corso  di espletamento al momento di entrata in
vigore   del   presente   Statuto   non   sono  considerati  ai  fini
dell'applicazione  del  principio  di cui al primo comma del presente
articolo.
                              Art. 59.
                    Rappresentanza degli studenti
  1.  Nella  determinazione  delle  rappresentanze  degli studenti in
organi  dell'Ateneo o di facolta' o di dipartimento, l'arrotondamento
avviene sempre all'unita' immediatamente superiore.
                              Art. 60.
                          Norma transitoria
  1.  Le  cariche  in corso al momento di entrata in vigore del nuovo
statuto  terminano  il rispettivo mandato secondo le norme vigenti al
momento  della  rispettiva  elezione  o nomina. Le norme del presente
statuto  si applicano per le elezioni che si svolgono sotto il vigore
dello stesso.
  2.  Il  rettore  ha  il  compito  di  avviare  tutte  le  procedure
necessarie  per  rendere  conformi allo statuto, entro sei mesi dalla
predetta data, le normative dell'Ateneo.
                              Art. 61.
                          Entrata in vigore
  1.  Le norme del presente statuto entrano in vigore il quindicesimo
giorno  successivo  alla  pubblicazione  dello  stesso sulla Gazzetta
Ufficiale.  Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni
altra  norma  dell'Ateneo  fatta  salva  la  necessita'  di  norme di
attuazione   da   adottare  entro  il  termine  di  cui  all'articolo
precedente.  Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su
ogni altra norma dell'Ateneo.